Non è un segreto, ma un dato di fatto: la Svizzera è da sempre una meta attraente per imprenditori italiani e internazionali.
Aprire una società in Svizzera ha sicuramente tanti vantaggi, senza considerare che – specialmente nell’ultimo ventennio – fare impresa in Italia è diventato sempre più difficile. Questa situazione ha indotto molti imprenditori italiani a delocalizzare la propria attività all’estero, non necessariamente solo in Svizzera.

Prima di continuare, vorremmo aprire una parentesi. Noi di Tenet crediamo fermamente che la delocalizzazione non sia la soluzione ai problemi finanziari e di liquidità di un’impresa: se da un lato può sembrare relativamente facile spostare un’azienda, dall’altro il know-how che l’azienda e i collaboratori hanno contribuito a costruire negli anni non può essere riprodotto con la stessa facilità.
Le aziende Italiane e internazionali che seguiamo, spesso, mantengono il proprio headquarter o il know-how in Italia o nel proprio Paese di origine, e con il nostro supporto creano una sede commerciale in Svizzera al fine di espandere il proprio mercato.
La Commissione europea colloca la Svizzera in testa al quadro di valutazione europeo dell’innovazione 2024, grazie agli ottimi risultati in materia di risorse umane, ricerca e sviluppo, investimenti e proprietà intellettuali.
Nel periodo 2003-2025, in Svizzera il carico fiscale per le aziende è diminuito dal 23% al 14,40%, grazie in particolare ad alcune riforme volte ad attrarre società nel Paese o impedirne la partenza.
Tutti i costi sostenuti a scopo aziendale e comprovati da relativi giustificativi sono deducibili. Si tratta di una chiara prassi volta ad incentivare gli investimenti sull’impresa.
Fare impresa in Svizzera è più facile rispetto all’Italia, grazie a un ambiente normativo altamente favorevole alle imprese e un sistema giuridico trasparente ed equo.
La posizione strategica della Svizzera nel cuore dell’Europa l’ha resa per secoli un crocevia commerciale e funge da porta di accesso ai mercati europei.
Il report sul Global Talent Competitiveness Index 2023 (GTCI) afferma che la Svizzera mantiene da almeno dieci anni la leadership mondiale per competitività dei talenti.
Nel 2024, per il terzo anno consecutivo (e per la settima volta dalla nascita del progetto di ricerca), la Svizzera si conferma in testa alla classifica del Best Countries Report, secondo un’indagine globale annuale di circa 17.000 persone in 89 Paesi.
Dopo aver letto i vantaggi che la Svizzera offre alle imprese, è facile farsi prendere dall’entusiasmo e decidere di attivarsi per trasferire l’azienda.
Molti imprenditori si limitano a cercare sui motori di ricerca “come aprire società in Svizzera”, trovando per lo più risposte a domande di tipo tecnico/burocratico, come la costituzione dell’impresa in Svizzera o l’apertura del conto societario in banca.
Prima di arrivare a questo punto, però, l’imprenditore deve porsi una domanda che è il vero punto di partenza: perché aprire azienda in Svizzera?
Se la risposta è quella che a primo impatto verrebbe in mente a chiunque, ovvero “per pagare meno tasse”, il rischio che il progetto fallisca è reale.
Anche se è vero che il carico fiscale è di gran lunga inferiore a quello di altri Paesi, i costi in generale sono più alti.
Se quindi l’impresa ha già difficoltà finanziarie in Italia, come potrà sostenere i costi di gestione in territorio elvetico? A maggior ragione se l’idea è quella di ripartire da zero.
È necessario anche verificare l’ampiezza del mercato a cui si vuole puntare, la domanda e la competizione.
In Ticino la popolazione sfiora 358.000 residenti su un territorio di 2.800 km2. Questi numeri sono sufficienti per capire che, se l’intenzione è di portare un prodotto o servizio già presente, le probabilità di successo si riducono drasticamente.
Se si pensa di coprire tutto il territorio svizzero, poi, bisogna tenere conto della gestione degli affari nelle lingue nazionali, con la conseguenza di un costo di gestione più elevato.
Non è una sorpresa, infatti, che molte imprese che propongono servizi rivolti a un territorio limitato e ad alta competizione (es. imprese edili) abbiano difficoltà ad acquisire clienti e siano costrette a chiudere i battenti dopo un breve periodo dalla costituzione societaria.
Le imprese che hanno maggiore probabilità di successo non sono quelle che scelgono di chiudere ufficio e/o fabbrica in Italia per spostarsi in Svizzera, bensì quelle imprese che puntano a espandere il proprio business su mercati internazionali sfruttando i vantaggi che la Svizzera offre, mantenendo quanto già costruito.
Questo presuppone che l’impresa sia già in una situazione di relativa stabilità e richiede un processo di ristrutturazione aziendale, affinché l’espansione avvenga senza ostacoli e imprevisti.
I servizi e/o prodotti devono avere caratteristiche tali che possano essere proposti senza limitazioni di tipo territoriale (es. beni di consumo, abbigliamento, prodotti di alta tecnologia, software, servizi finanziari, ecc.). In particolare, maggiore sarà l’unicità della proposta, maggiori saranno le probabilità di successo dello sviluppo commerciale.
Abbiamo quindi stabilito che per aprire azienda in Svizzera è necessario partire con il piede giusto, o meglio con il progetto giusto. È possibile trarre dei benefici e se ritieni che la tua azienda abbia le carte in regola per innovare ed internazionalizzare, si può passare agli aspetti tecnici.
Le forme giuridiche per fare impresa in Svizzera sono diverse, ciascuna con vantaggi e svantaggi, a seconda del tipo di business. In linea generale, si prediligono la Società Anonima (SA) e la Società a Garanzia Limitata (SAGL).
Continua con la lettura dell’articolo per apprendere le informazioni più generali di queste due forme giuridiche e alcuni dettagli tecnici estratti dal portale per le PMI della Confederazione Svizzera.
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Secondo la legge svizzera tutti i cittadini dell’Unione Europea hanno diritto a vivere e lavorare nel Paese, di conseguenza tutti i cittadini dell’UE possono mettersi in proprio e aprire una impresa in Svizzera. Una società svizzera può essere costituita anche senza necessariamente trasferirsi e lasciare il proprio Paese, tramite servizi dedicati.
La scelta della forma giuridica di società è fondamentale ed è il primo aspetto tecnico e burocratico da valutare. A maggior ragione considerato che le banche sono molto selettive nell’apertura dei conti e valutano da cima a fondo ogni progetto, inclusa la forma giuridica scelta durante la costituzione della società. Le forme che noi consideriamo più idonee per fare business in maniera efficace sono due, SA & SAGL:
In Svizzera, la società anonima (SA) è, con 135.813 società (fonte: STATENT, 2022), la forma giuridica prediletta, perché offre vantaggi in termini di responsabilità e prescrizioni sul capitale anche alle piccole imprese.
La società a garanzia limitata è una forma mista tra società anonima e società in nome collettivo. Con 123.601 Sagl (fonte: STATENT, 2022), questa forma giuridica è al terzo posto nel panorama imprenditoriale svizzero, dietro la ragione individuale e la società anonima.
☑ Nelle società anonime è possibile fare una distinzione fra patrimonio privato e aziendale. La responsabilità degli azionisti si limita al capitale azionario.
☑ Le quote societarie (azioni) sono facilmente contrattabili.
☑ Vi è la possibilità attiva di restrizioni commerciali di tipo contrattuale o statutario.
☑ L’affidabilità creditizia delle società anonime è tendenzialmente elevata. I rapporti di proprietà anonimi sono altresì possibili.
☑ Per la costituzione di una Sagl è necessario un capitale iniziale relativamente limitato (CHF 20’000) e solo una persona.
☑ La garanzia si limita al capitale sociale (versato per intero).
☑ Il nome dell’impresa può essere scelto liberamente, è d’obbligo però aggiungervi la forma giuridica “Sagl”.
☑ Una Sagl può essere trasformata in una società anonima senza liquidazione.
☑ Progressività dell’imposta: la scissione dei benefici (stipendio dell’associato considerato come spesa per la Sagl) potrebbe infrangere la punta della progressione.
☑ Vendita delle quote sociali: gli utili che ne derivano non sottostanno a tassazione.
☑ Nella SA, la direzione (consiglio d’amministrazione e direzione commerciale) può rispondere con il patrimonio privato in caso di violazione degli obblighi volontaria o per negligenza.
☑ Il capitale azionario necessario per la costituzione deve ammontare ad almeno CHF 100’000, di cui almeno la metà da versare al momento della costituzione.
☑ Al momento della costituzione occorre espletare numerose formalità e sostenere numerose spese (atto pubblico, registro di commercio, statuti, ecc.).
☑ La doppia imposizione riguarda sia l’utile che il capitale della SA, sia il reddito (dividendi) che il patrimonio degli azionisti.
☑ Occorre inoltre preventivare un elevato onere amministrativo per verbali, relazioni d’esercizio, contabilità, assemblee generali, formulari fiscali, organi di revisione, ecc.
☑ Inoltre valgono disposizioni di bilancio più rigide dovute alle riserve legali, ai provvedimenti in caso di sovra indebitamento, ecc.
☑ I gerenti di una Sagl non hanno diritto alle indennità di disoccupazione, salvo in caso di abbandono definitivo dell’impresa o del proprio ruolo; si applica ugualmente ai coniugi che lavorano per la Sagl.
☑ Doppia imposizione sugli utili e il capitale della Sagl, come anche sul reddito e la sostanza dell’associato.
☑ Costi di creazione più elevati rispetto alla ragione individuale.
☑ Organi, capitale e parti sociali possono essere consultati liberamente nel Registro di commercio.
☑ I costi di gestione (protocolli, assemblee degli associati, formulari fiscali, ecc.) sono più elevati.
La società anonima “nasce” con l’iscrizione nel registro di commercio, preceduta dall’atto pubblico della costituzione, dall’approvazione degli statuti, dalla nomina del consiglio di amministrazione e, in assenza di una rinuncia ai sensi dell’art. 727a II CO, dalla richiesta all’ufficio di revisione.
Una Sagl nasce con l’iscrizione nel registro di commercio, preceduta dall’atto pubblico di costituzione, dall’approvazione degli statuti e in alcuni casi dalla definizione della gestione aziendale nonché dalla sua rappresentanza e (purché non sussista nessuna rinuncia secondo l’art. 727a II CO), dalla richiesta dell’ufficio di revisione (art. 777-779 CO). Lo statuto deve includere come minimo la ragione sociale, lo scopo, la sede, il capitale sociale e la somma versata da ognuno dei soci. È consigliabile però introdurre altre informazioni, quali l’indirizzo, la rappresentanza, i contributi in natura, le modalità riguardanti l’aumento delle quote sociali, il diritto di prelazione, ecc. Lo statuto deve essere autenticato.
Una SA può essere costituita e condotta unicamente da un azionista. Gli azionisti possono essere persone naturali o giuridiche oppure società commerciali.
Una Sagl è costituita e gestita da almeno un socio. I soci possono essere persone fisiche, giuridiche oppure società commerciali.
Il capitale sociale obbligatorio (capitale azionario) di minimo CHF 100’000, con un valore nominale pari o superiore a 1 centesimo, deve essere versato per almeno il 20% (liberato) oppure coperto sotto forma di conferimento in natura. Esso deve tuttavia ammontare a CHF 50’000 (art. 621 – 622 CO).
Il capitale sociale di almeno CHF 20’000, suddiviso in quote sociali con un valore nominale di minimo CHF 100, deve essere interamente versato (liberato) o coperto in natura. Ogni socio detiene una partecipazione al capitale sociale mediante minimo una quota sociale. I detentori delle quote devono essere iscritti nel registro di commercio con il proprio nome (art. 774 CO e 777c I CO). Se la partecipazione al capitale iniziale tocca o si eleva oltre il 25%, gli acquirenti o i detentori devono indicare alla società chi sia l’avente diritto economico della partecipazione. L’elenco degli aventi diritto economico deve essere costantemente aggiornata.
Gli organi previsti dalla società anonima sono l’assemblea generale, il consiglio d’amministrazione con almeno un membro e l’organo di revisione, a condizione che non sia possibile rinunciare a quest’ultimo (art. 698 segg. e 727a II CO).
Gli organi esistenti in una Sagl sono l’assemblea dei soci, la gestione della società con almeno un membro e l’ufficio di revisione, a meno che non vi si possa rinunciare (art. 727a II CO e 809 CO e segg.).
Gli organi previsti dalla società anonima sono l’assemblea generale, il consiglio d’amministrazione con almeno un membro e l’organo di revisione, a condizione che non sia possibile rinunciare a quest’ultimo (art. 698 segg. e 727a II CO).In quanto organo supremo della società anonima, l’assemblea generale degli azionisti nomina, fra l’altro, i consiglieri, definisce gli statuti e approva il rapporto annuale (art. 698 CO). I membri del consiglio d’amministrazione hanno attribuzioni intrasmissibili, fra cui l’alta direzione della società, la definizione dell’organizzazione, la nomina e sorveglianza della direzione nonché l’allestimento della relazione sulla gestione (art. 716a CO). Il terzo organo è l’organo di revisione esterno, incaricato di verificare annualmente l’esattezza della contabilità e di redigere un rapporto da sottoporre all’assemblea generale. Dal primo luglio 2015, tutte le società anonime devono essere rappresentate da una persona, il cui luogo di residenza si trovi in Svizzera. Questa persona deve avere accesso al registro delle azioni, all’elenco dei detentori di azioni al portatore annunciati, così come all’elenco degli aventi economicamente diritto.
L’assemblea dei soci come organo supremo della Sagl approva il rapporto annuale, nomina la gestione della società e decide in merito alla gestione di attivi e passivi. Ogni socio può esercitare l’incarico di gestione della società (secondo organo di una Sagl). L’ufficio di revisione esterno funge da terzo organo. Questo analizza annualmente gli aspetti formali e materiali della contabilità e redige in merito un rapporto all’attenzione dell’assemblea dei soci. Dal 1° luglio 2015, ogni Sagl svizzera deve essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Questa deve avere accesso al registro degli azionisti e dei beneficiari effettivi segnalati alla società.
Per gli impegni della società anonima risponde solo il patrimonio sociale; in caso di fallimento, dunque, i soci perdono al massimo il loro capitale azionario. Gli azionisti sono unicamente tenuti al versamento dell’intera quota di capitale (liberazione) corrispondente alle proprie azioni (art. 680 CO).
Per i debiti della società risponde soltanto il patrimonio sociale (art. 794 CO). Gli statuti possono obbligare i soci a effettuare versamenti suppletivi. I versamenti suppletivi possono essere impiegati esclusivamente per coprire le perdite di bilancio, per continuare la regolare attività della società, oppure per eventualità definite nello statuto. Tale importo non può tuttavia superare il doppio del valore nominale della quota sociale (art. 795a CO).
La società anonima può aumentare il proprio capitale azionario tramite delibera dell’assemblea generale o delega al consiglio d’amministrazione (art. 650 segg. CO). Gli aumenti di capitale vengono effettuati quando è necessario del capitale a lungo termine e quando si assiste a un peggioramento del mercato generale dei capitali di terzi (prestiti, crediti o obbligazioni). L’aumento del capitale azionario, e di conseguenza del capitale proprio, comporta vari vantaggi:
Anche il finanziamento tramite crediti e prestiti concessi da terzi è solitamente possibile per le società di capitale dietro presentazione delle garanzie richieste. In particolare, la solvibilità influisce sull’ammontare del tasso d’interesse da applicare al debitore. Oltre alle citate possibilità di coinvolgimento d’investitori esterni nell’ambito del diritto societario, vi sono delle possibilità di finanziamento a cavallo fra il capitale di terzi e il capitale proprio. Questo capitale mezzanino è concesso sotto forma di prestito convertibile o a opzione con tasso d’interesse in funzione del rendimento (prestito parziario).
L’assemblea dei soci di una Sagl può deliberare l’aumento del capitale sociale. Il rafforzamento del capitale proprio di base avviene, in questo caso, grazie all’ammissione di nuovi soci. Formalmente occorre una modifica agli statuti e l’iscrizione nel registro di commercio (art. 781 CO). In una società di capitale è possibile ottenere il finanziamento di terzi con crediti e prestiti se la società fornisce le garanzie necessarie. In questo caso la solvibilità determina l’importo del tasso d’interesse che il beneficiario del credito deve versare. Oltre alle possibilità di assumere investitori esterni legate al diritto societario già indicate, esistono altre possibilità di finanziamento che oscillano tra il capitale di terzi e il capitale proprio. Tale capitale mezzanino è garantito sotto forma di prestiti convertibili e prestiti a opzione, e in particolare di prestiti a tasso d’interesse legato al successo (prestiti parziari).
La quota di utile spettante a ogni azionista è definita “dividendo”. Ai sensi del CO, i dividendi possono essere “attinti” unicamente dall’utile risultante dal bilancio e dalle riserve appositamente accumulate. Gli azionisti non hanno diritto agli interessi maturati sui loro capitali azionari (art. 660 CO). Quote di utile straordinarie destinate ai consiglieri d’amministrazione (“tantième” o partecipazione agli utili) possono altresì derivare unicamente dall’utile di bilancio, e solamente se il dividendo corrisposto ammonta ad almeno il 5%. Delle perdite risponde unicamente il capitale azionario.
In una Sagl i dividendi dei soci devono essere determinati in proporzione al valore nominale delle quote sociali, a meno che gli statuti non prevedano disciplinamenti diversi (art. 798 e 801 CO in combinato disposto con gli art. 660 CO e 804 I CO). Gli interessi per il capitale sociale non possono essere versati, poiché il capitale sociale è valutato come capitale di partecipazione (art. 804 II CO). In caso di perdite, i soci rispondono con il capitale sociale; i soci possono però essere obbligati, se gli statuti lo prevedono, a effettuare versamenti suppletivi. I versamenti suppletivi possono essere impiegati esclusivamente per coprire le perdite di bilancio, per continuare la regolare attività della società, oppure per eventualità definite nello statuto. Tale importo non può tuttavia superare il doppio del valore nominale della quota sociale (art. 795a CO).
Dell’utile annuo realizzato dalla società anonima, il 5% deve per legge essere destinato alle riserve fino a raggiungere una quota del 20% del capitale azionario. In caso di perdita annua, viene meno il conferimento del 5% a favore delle riserve legali. Le società anonime, inoltre, possono costituire anche delle cosiddette riserve speciali (art. 671 e 672 CO). Dal dividendo ordinario occorre escludere il 5% del capitale azionario. La distribuzione, fissabile in modo variabile e oltre questo 5%, è definita “dividendo straordinario”. Su quest’ultimo occorre costituire delle riserve legali pari al 10% del dividendo straordinario. Le partecipazioni agli utili per il consiglio d’amministrazione (“tantième”) sono variabili e possono essere versate unicamente una volta distribuiti i dividendi ordinari. Anche sulle “tantième” occorre costituire delle riserve legali dell’ordine del 10% delle stesse.
Il 5% dell’utile d’esercizio realizzato da una Sagl va assegnato alle riserve legali, fino a quando queste non raggiungono il 20% del capitale sociale. In caso di perdite d’esercizio, l’assegnazione del 5% alle riserve legali decade. La Sagl può inoltre allestire le cosiddette riserve speciali (art. 671 e 672 CO). Per i dividendi di base è necessario il 5% del capitale sociale. Una ripartizione variabile e liberamente determinabile che supera il 5% del capitale sociale è chiamata dividendo addizionale (cosiddetto superdividendo). In base a esso si devono però allestire le riserve legali corrispondenti al 10% del dividendo addizionale. Le quote di utili per la gestione della società (“tantième”) risultano variabili e possono essere ripartite solo se il dividendo di base è stato versato. Anche in questo caso sui tantième si devono allestire riserve legali corrispondenti al 10% dei tantième.
Le società anonime (SA) hanno l’obbligo di tenere una contabilità e di presentare dei conti conformemente alle regole stabilite nel Codice delle obbligazioni (art. 957 e seguenti). Le SA che superano due dei parametri di soglia seguenti durante due successivi esercizi sono sottomesse a revisione ordinaria (art. 727 CO):
Inoltre, le società aperte al pubblico e quelle che hanno l’obbligo di tenere un conto di gruppo devono in ogni caso effettuare una revisione ordinaria. Le altre sono sottoposte a revisione limitata. Possono anche rinunciare a quest’ultima se impiegano meno di dieci persone in media annua.
Le Sagl hanno l’obbligo di tenere una contabilità e di presentare dei conti conformemente alle regole stabilite nel Codice delle obbligazioni (art. 957 e seguenti). Le Sagl che superano due dei parametri di soglia seguenti durante due successivi esercizi sono sottomesse a revisione ordinaria (art. 727 CO):
Inoltre, le società aperte al pubblico e quelle che hanno l’obbligo di tenere un conto di gruppo devono in ogni caso effettuare una revisione ordinaria. Le altre sono soggette a una revisione limitata. Possono anche rinunciare a quest’ultima se impiegano meno di dieci persone in media annua.
La SA è una persona giuridica e in quanto tale assoggettata a imposta separatamente alla pari di qualsiasi persona. Questo aspetto rappresenta uno svantaggio per gli azionisti: se la società registra un utile, è soggetta all’imposta sull’utile. Se dall’utile paga inoltre un dividendo agli azionisti, questi ultimi sono a loro volta soggetti a imposte sul reddito privato, ovvero alla doppia imposizione. Anche nel caso del capitale azionario il fisco colpisce due volte: la società è tenuta a versare l’imposta sul capitale per il capitale azionario, mentre le azioni sono soggette a imposizione in quanto patrimonio privato dell’azionista.
La tassazione della Sagl avviene per analogia allo stesso modo della società anonima. In quanto persona giuridica autonoma vengono da una parte tassati l’utile e il capitale della Sagl, dall’altra invece il socio paga l’imposta sulla sostanza in base alle sue quote e l’imposta sul reddito in base alla distribuzione dell’utile (dividendi).
La costituzione di una società anonima (SA) richiede un apporto del 20% del capitale sociale previsto, che consiste in un minimo di CHF 100’000. Tuttavia, questo contributo iniziale prevede un minimo di CHF 50’000. A ciò si sommano i costi relativi alla consulenza sulle modalità di costituzione, compresi tra CHF 1’000 e 4’000, le spese notarili relative agli atti costitutivi, da CHF 800 a 2’500, oltre ai costi di iscrizione al registro di commercio, CHF 600 ( a condizione che il capitale sociale previsto non superi i CHF 200’000). Inoltre, il fondatore deve pagare un’imposta chiamata “tassa di bollo” che consiste nell’ 1% del capitale sociale se questo supera i CHF 1’000’000.
I costi di costituzione di una Sagl sono leggermente inferiori a quelli di una società anonima, ma più elevati che per una società di persone. La costituzione di una Sagl richiede un apporto minimo in fondi propri di CHF 20’000. A questo capitale di base si aggiungono i costi relativi alla consulenza sulle modalità di creazione che variano dai CHF 600 ai 2’000, le spese notarili relative agli atti costitutivi, da CHF 700 a 2’000, oltre ai costi d’iscrizione al registro di commercio, CHF 600 (a condizione che il capitale sociale non superi i CHF 200’000). Inoltre, il fondatore deve pagare un’imposta chiamata “tassa di bollo” che consiste nell’ 1% del capitale sociale se questo supera i CHF 1’000’000.
Nella società anonima, la gestione spetta all’intero consiglio d’amministrazione, a meno che non sia stata delegata, sulla base del regolamento d’organizzazione, a singoli amministratori o a terzi (art. 716b CO). Ogni amministratore ha il potere di rappresentare la società, a meno che questo potere di rappresentanza non sia stato delegato ai singoli amministratori o a terzi tramite statuti, regolamento d’organizzazione e delibera del cda (art. 718 I, II CO). Almeno un membro del consiglio d’amministrazione deve tuttavia avere la facoltà di rappresentanza (art. 718 III CO).
I soci esercitano in comune la gestione della società a meno che non sia diversamente disciplinato dagli statuti (art. 809 CO). Ogni gerente è autorizzato a rappresentare la società. Gli statuti possono tuttavia disciplinare altrimenti la rappresentanza, fermo restando che almeno un gerente deve essere autorizzato a rappresentare la società (art. 814 CO e segg.).
La società anonima può, in linea di massima, essere ceduta liberamente tramite trasferimento delle azioni, a condizione che siano soddisfatte le restrizioni di trasmissibilità legali o statutarie (art. 685 segg. CO). A livello materiale, la cessione completa o parziale della gestione commerciale avviene tramite la trasmissione degli attivi e passivi. Il rilevamento del patrimonio o dell’attività commerciale della società anonima è disciplinato dalla Legge sulla fusione (art. 181 IV CO). Il trasferimento del rapporto di lavoro è invece disciplinato dall’art. 333 CO. Il nome commerciale scelto può essere mantenuto indefinitamente. Nel caso di società di persone, un cambiamento d’associato non avrà alcuna incidenza sul nome commerciale e la scelta di un’altra forma giuridica modificherà solo l’indicazione della suddetta forma giuridica (art. 954, CO).
Una Sagl può essere ceduta unicamente con il trasferimento scritto delle quote sociali (art. 785 CO). La cessione delle quote sociali richiede l’approvazione dell’assemblea dei soci. Salvo diverse disposizioni degli statuti, l’approvazione avviene con il quorum di almeno due terzi dei voti rappresentati nonché dalla maggioranza assoluta del capitale sociale totale con il quale può essere esercitato il diritto di voto (art. 786 e 808b I cifra 4 CO). Materialmente l’alienazione totale o parziale delle imprese avviene tramite il trasferimento degli attivi e dei passivi. L’assunzione del patrimonio o dell’attività di una Sagl è retta dalle disposizioni della legge sulla fusione (art. 181 IV CO). Per il trasferimento dei rapporti di lavoro è vincolante l’art. 333 CO. Il nome commerciale scelto può essere mantenuto indefinitamente. Nel caso di società di persone, un cambiamento d’associato non avrà alcuna incidenza sul nome commerciale e la scelta di un’altra forma giuridica modificherà solo l’indicazione della suddetta forma giuridica (art. 954, CO).
La società anonima deve essere rappresentata da almeno una persona con domicilio in Svizzera. Quest’ultima può essere un membro del consiglio d’amministrazione o un direttore (art. 718 IV CO).
La Sagl deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Questa può essere un gestore o un direttore (art. 814 III CO).